Codice Civile
Disposizioni sulla legge in generale
Capo I: Delle fonti del diritto
Art. 1 Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
-
le leggi;
-
i regolamenti;
-
(abrogato) le norme corporative;
-
gli usi.
Art. 2 Leggi
La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di
legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Costit. 70 e
seguenti, 87 e seguenti).
Art. 3
Regolamenti
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere
costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle
rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.
Art. 4 Limiti
della disciplina regolamentari
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle
leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono
nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Art. 5 Norme
corporative (abrogato)
Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici
collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura
del lavoro nelle controversie collettive.
Art. 6
Formazione ed efficacia delle norme corporative (abrogato)
La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel Codice
Civile (2063 - 2081) e in leggi particolari.
Art. 7 Limiti
della disciplina corporativa (abrogato)
Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle
leggi e dei regolamenti.
Art. 8 Usi
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia
solo in quanto sono da essi richiamati.
(2° comma abrogato). Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se
richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente
disposto.
Art. 9
Raccolte di usi
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò
autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.
Capo II: Dell'applicazione della legge in generale
Art. 10 Inizio
dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno
successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
(2° comma abrogato) Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno
successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti
disposto.
Art. 11
Efficacia della legge nel tempo
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Costit.
25).
(2° comma abrogato) I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la
loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella
della stipulazione.
Art. 12
Interpretazione della legge
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello
fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse,
e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il
caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali
dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Art. 13
Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative (abrogato)
Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie
analoghe a quelli da esse contemplati.
Art. 14
Applicazione delle leggi penali ed eccezionali
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi
non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Costit. 25; Cod.
Pen. 2).
Art. 15
Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa
del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti
o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge
anteriore.
Art. 16
Trattamento dello straniero
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a
condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (2505).
Nota - Gli artt. da 17 a 31
del presente Capo sono stati abrogati dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218,
sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2
settembre 199
Art. 17 Legge
regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di
famiglia (abrogato)
Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati
dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.
Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia
incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto
secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di
rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di
atti di disposizioni di immobili situati all'estero.
Art. 18 Legge
regolatrice dei rapporti personali tra coniugi (abrogato)
I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati
dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o,
in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della
celebrazione del matrimonio.
Art. 19 Legge
regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi (abrogato)
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del
marito al tempo della celebrazione del matrimonio.
Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti
patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge
nazionale comune.
Art. 20 Legge
regolatrice dei rapporti tra genitori e figli (abrogato)
I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre,
ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto
la madre ha legittimato il figlio.
I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale
dell'adottante al tempo dell'adozione.
Art. 21 Legge
regolatrice della tutela (abrogato)
La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla
legge nazionale dell'incapace.
Art. 22 Legge
regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose (abrogato)
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono
regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.
Art. 23 Legge
regolatrice delle successioni per causa di morte (abrogato)
Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla
legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della
cui eredita si tratta.
Art. 24 Legge
regolatrice delle donazioni (abrogato)
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.
Art. 25 Legge
regolatrice delle obbligazioni (abrogato)
Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei
contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è
stato conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.
Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e
avvenuto il fatto dal quale esse derivano.
Art. 26 Legge
regolatrice della forma degli atti (abrogato)
La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla
legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza
dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei
contraenti, se è comune.
Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di
estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le
cose stesse si trovano.
Art. 27 Legge
regolatrice del processo (abrogato)
La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui
il processo si svolge
Art. 28
Efficacia delle leggi penali e di polizia (abrogato)
Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro
che si trovano nel territorio dello Stato.
Art. 29
Apolidi (abrogato)
Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede
in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe
applicarsi la legge nazionale.
Art. 30 Rinvio
ad altra legge (abrogato)
Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge
straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del
rinvio da essa fatto ad altra legge.
Art. 31 Limiti
derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume (abrogato)
Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le
leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque
istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto
nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon
costume.
