Art. 1 Oggetto della legge
La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i
criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia
delle sentenze e degli atti stranieri.
Art. 2 Convenzioni
internazionali
Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere
internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.
Art. 3 Ambito della
giurisdizione
La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente
in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a
norma dell'art. 77 Cod. Proc. Civ. e negli altri casi in cui è prevista dalla
legge.
La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2,
3 e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale
e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo,
firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno
1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché
il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando
si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della
Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base
ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.
Art. 4 Accettazione e deroga
della giurisdizione
Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se
le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata
per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto
di giurisdizione nel primo atto difensivo.
La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un
giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e provata per iscritto e
la causa verte su diritti disponibili.
La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la
giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.
Art. 5 Azioni reali relative ad
immobili siti all'estero
La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad
oggetto beni immobili situati all'estero.
Art. 6 Questioni preliminari
Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano
nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla
domanda proposta.
Art. 7 Pendenza di un processo
straniero
Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse
parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un
giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento
straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il
giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il
provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il
giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte
interessata.
La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la
legge dello Stato in cui il processo si svolge.
Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può
sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre
effetti per l'ordinamento italiano.
Art. 8 Momento determinante
della giurisdizione
Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'art. 5 Cod. Proc.
Civ. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano
sopravvengono nel corso del processo.
Art. 9 Giurisdizione volontaria
In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei
casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è
prevista la competenza per territorio di un giudice italiano quando il
provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente
in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la
legge italiana.
Art. 10 Materia cautelare
In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento
deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel
merito.
Art. 11 Rilevabilità del difetto
di giurisdizione
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del
processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o
tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice
d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto e
contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, ovvero se la giurisdizione
italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.
Art. 12 Legge regolatrice del
processo
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.
Art. 13 Rinvio
Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto
del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un
altro Stato:
se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
se si tratta di rinvio alla legge italiana.
L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:
nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la
legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti
interessate;
riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;
in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.
Nei casi di cui agli artt. 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se
esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della
filiazione.
Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione
internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata
dalla convenzione.
Art. 14 Conoscenza della legge
straniera applicabile
L'accertamento della legge straniera e compiuto d'ufficio dal giudice. A tal
fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni
internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia
e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche
con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di
collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In
mancanza si applica la legge italiana.
Art. 15 Interpretazione e
applicazione della legge straniera
La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di
applicazione nel tempo.
Art. 16 Ordine
pubblico
La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine
pubblico.
In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di
collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In
mancanza si applica la legge italiana.
Art. 17 Norme di applicazione
necessaria
E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane
che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere
applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.
Art. 18 Ordinamenti plurilegislativi
Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente
legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge
applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.
Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo
con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.
Art. 19 Apolidi, rifugiati e persone
con più cittadinanze
Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge
nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge
dello Stato del domicilio, o in mancanza, la legge dello Stato di residenza.
Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati
di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le
cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.
Art. 20 Capacità giuridica delle
persone fisiche
La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge
nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge
regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.
Art. 21 Commorienza
Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non
consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base
alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.
Art. 22 Scomparsa, assenza e morte
presunta
I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta
di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
se l'ultima residenza della persona era in Italia;
se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può
produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
Art. 23 Capacità di
agire delle persone fisiche
La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale.
Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali
di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.
In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato,
la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è
concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo
se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a
conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.
In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge
dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità derivante dalla
propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che
senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.
Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti
relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, ne agli
atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello
in cui l'atto è compiuto.
Art. 24 Diritti
della personalità
L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla
legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di
famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate
dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.
Art. 25 Società ed altri enti
l. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o
privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge
dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di
costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede
dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto
principale di tali enti.
In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
la natura giuridica;
la denominazione o ragione sociale;
la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
la capacità;
la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
la rappresentanza dell'ente;
le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i
diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con
sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente
alle leggi di detti Stati interessati.
Art. 26 Promessa di matrimonio
La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate
dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.
Art. 27 Condizioni per contrarre
matrimonio
La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono
regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio.
Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di
un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
Art. 28 Forma del matrimonio
Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del
luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al
momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale
momento.
Art. 29
Rapporti personali tra coniugi
I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze
comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è
prevalentemente localizzata.
Art. 30
Rapporti patrimoniali tra coniugi
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai
loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per
iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato
di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale
dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.
Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera
è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano
ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili,
l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di
pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
Art. 31 Separazione personale e
scioglimento del matrimonio
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla
legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di
scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel
quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano
previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
Art. 32 Giurisdizione in materia
di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio
In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione
personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste,
oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è
cittadino italiano o il matrimonio e stato celebrato in Italia.
Art. 33 Filiazione
Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento
della nascita.
E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei
genitori e cittadino al momento della nascita del figlio.
La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e
gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo
stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei
genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.
Art. 34 Legittimazione
La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale
del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei
genitori nel medesimo momento.
Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui e
cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio
viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la
morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al
momento della morte.
Art. 35 Riconoscimento di figlio
naturale
Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla
legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla
legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo
avviene.
La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge
nazionale.
La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso e
fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.
Art. 36 Rapporti tra genitori e
figli
I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà
dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.
Art. 37 Giurisdizione in materia
di filiazione
In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la
giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente da
gli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano
o risiede in Italia.
Art. 38 Adozione
I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal
diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal
diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da
quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano
quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad
attribuirgli lo stato di figlio legittimo.
E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando
maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.
Art. 39 Rapporti fra adottato e
famiglia adottiva
I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti
ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o
degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli
adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro
vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Art. 40 Giurisdizione in materia
di adozione
I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:
gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero
stranieri residenti in Italia;
l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.
In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o
gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione,
oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 3, ogni qualvolta l'adozione si è
costituita in base al diritto italiano.
Art. 41 Riconoscimento dei
provvedimenti stranieri in materia di adozione
I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai
sensi degli artt. 64, 65 e 66.
Art. 42 Giurisdizione e legge
applicabile in materia di protezione dei minori
La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del
5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in
materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n.
742.
Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate
minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza
abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.
Art. 43
Protezione dei maggiori d'età
I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori
di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati
dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via
provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può
adottare le misure previste dalla legge italiana.
Art. 44 Giurisdizione in materia
di protezione dei maggiori d'età
l. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci
maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli artt. 3 e 9, anche
quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente,
la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.
Quando in base all'art. 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti
di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, la
giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o
integrativi eventualmente necessari.
Art. 45 Obbligazioni alimentari
nella famiglia
Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla
Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 745.
Art. 46 Successione per causa di
morte
La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto
della cui eredità si tratta, al momento della morte.
Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione
espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in
cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante
non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino
italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce
ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della
cui successione si tratta.
La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione,
salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del
luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni
ereditari.
Art. 47 Capacità di testare
La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata
dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o
della revoca.
Art. 48 Forma del testamento
Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge
dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato
di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o
dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.
Art. 49 Successione dello Stato
Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non
attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono
devoluti allo Stato italiano.
Art. 50 Giurisdizione in materia
successoria
In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
se la successione si è aperta in Italia;
se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in
Italia;
se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la
giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili
situati all'estero;
se la domanda concerne beni situati in Italia.
Art. 51 Possesso e diritti reali
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili
sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia
successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un
rapporto di famiglia o da un contratto.
Art. 52 Diritti reali su beni in
transito
I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di
destinazione.
Art. 53 Usucapione di beni
mobili
L'usucapione di beni mobili e regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si
trova al compimento del termine prescritto.
Art. 54 Diritti su beni
immateriali
I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di
utilizzazione.
Art. 55 Pubblicità degli atti
relativi ai diritti reali
La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei
diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al
momento dell'atto.
Art. 56 Donazioni
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della
donazione.
Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione,
sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.
La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che
ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.
Capo X:
Obbligazioni contrattuali
Art. 57 Obbligazioni
contrattuali
Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di
Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
resa esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre
convenzioni internazionali, in quanto applicabili.
Art. 58 Promessa unilaterale
La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene
manifestata.
Art. 59 Titoli di credito
La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle
disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui
conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al R.D.L.
25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1946, c del 19
marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al
R.D.L. 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla L. 4 gennaio 1934, n.61.
Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei
territori degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno Stato
non contraente.
Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato il cui titolo
è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono
regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.
Art. 60 Rappresentanza
volontaria
La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il
rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo
professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza
di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante
esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.
L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma,
se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge
dello Stato in cui e posto in essere.
Art. 61 Obbligazioni nascenti
dalla legge
La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento
dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla
presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il
fatto da cui deriva l'obbligazione.
Art. 62 Responsabilità per fatto
illecito
La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui
si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione
della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.
Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in
esso residenti, si applica la legge di tale Stato.
Art. 63 Responsabilità
extracontrattuale per danno da prodotto
La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato,
dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del
produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato,
a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio
senza il suo consenso.
Art. 64 Riconoscimento di
sentenze straniere
La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il
ricorso ad alcun procedimento quando:
1.
il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i
principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
2.
l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del
convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto
il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
3.
le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove
si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale
legge;
4.
essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata
pronunziata;
5.
essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano
passata in giudicato;
6.
non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo
oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo
straniero;
7.
le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Art. 65
Riconoscimento di provvedimenti stranieri
Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle
persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della
personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui
legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti
nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro
Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i
diritti essenziali della difesa.
Art. 66
Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione
volontaria
I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza
che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate
le condizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili, quando sono
pronunziati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle
disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di
quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono
pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a
quelli propri dell'ordinamento italiano.
Art. 67 Attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del
riconoscimento
In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della
sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione,
ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia
interesse può chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione
l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione,
unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1,
costituiscono titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata.
Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito
pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
Art. 68
Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero
Le norme di cui all'art. 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e
all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e
ivi muniti di forza esecutiva.
Art. 69 Assunzione di mezzi di
prova disposti da giudici stranieri
Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di
testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di
prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte
d'Appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza
è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia
autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.
Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere
trasmessa in via diplomatica.
La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione,
rimette gli atti al giudice competente.
Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti
istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreché essi non contrastino
con i princìpi dell'ordinamento stesso.
L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana.
Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dal l'autorità
giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento
italiano.
Art. 70 Esecuzione richiesta in
via diplomatica
Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta
in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che
ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati
d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del
cancelliere.
Art. 71 Notificazione di atti di
autorità straniere
La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di
altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero
presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico
ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana.
Tuttavia si osservano le modalità richieste dall'autorità straniera in quanto
compatibili con i princìpi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può
essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo
accetti volontariamente.
Art. 72 Disposizioni transitorie
La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della
sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite
prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.
I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che
determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.
Art. 73 Abrogazione di norme
incompatibili
Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al Codice Civile, nonché gli artt. 2505 e 2509 Cod. Civ. e gli
artt. 2, 3, 4 e 37, secondo comma, e quelli dal 796 all'805 Cod. Proc. Civ.
Art. 74 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
